(1) Una volta che la presente Convenzione avra' acquisito efficacia, le Parti potranno invitare una non-Parte che desidera diventare Parte ad aderire alla Convenzione, in conformita' alle disposizioni contenute nel Capitolo VIII. (2) La presente Convenzione, cosi' come emendata ai sensi dell'Articolo 62(2), acquisira' efficacia per tale nuova Parte il giorno successivo al deposito del suo strumento di accesso.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art63 · fonte su Normattiva