[1]Cooperazione giuridica

[2]1. Le Parti riconoscono la particolare importanza dello Stato di diritto e del potenziamento di tutte le istituzioni pertinenti. 2. La cooperazione fra le Parti puo' includere anche scambi di informazioni sulle migliori prassi in materia di sistemi giuridici e di legislazione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art20 · fonte su Normattiva