[1]Stato di diritto

[2]1. Nella cooperazione di cui al presente titolo, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto e alla parita' di accesso alla giustizia per tutti. Le parti collaborano pienamente, nella prospettiva di un beneficio reciproco, all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'attivita' di contrasto e all'amministrazione della giustizia. 2. La cooperazione fra le parti comprende anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art20 · fonte su Normattiva