[1]Stato di diritto
[2]1. Nella cooperazione di cui al presente titolo, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto e alla parita' di accesso alla giustizia per tutti. Le parti collaborano pienamente, nella prospettiva di un beneficio reciproco, all'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'attivita' di contrasto e all'amministrazione della giustizia. 2. La cooperazione fra le parti comprende anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
Testo vigente dal 30 aprile 2026
