[1]di diritto e cooperazione giudiziaria

[2]1. Le Parti attribuiscono particolare importanza al rafforzamento dello Stato di diritto. 2. Le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti, compresa la magistratura. 3. La cooperazione giuridica fra le Parti puo' comprendere anche lo scambio di informazioni sugli ordinamenti giuridici e sulla legislazione.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art18 · fonte su Normattiva