[1]Agricoltura, pesca e sviluppo rurale
[2]Le Parti convengono di incoraggiare il dialogo e promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. Il dialogo puo' riguardare:
- a)la politica agricola e la situazione dell'agricoltura a livello internazionale;
- b)le possibilita' di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti tenendo conto delle convenzioni internazionali pertinenti come l'IPPC e l'UIE, di cui sono firmatarie;
- c)il benessere degli animali;
- d)la politica di sviluppo nelle zone rurali;
- e)la politica di qualita' per le piante, gli animali e i prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche;
- f)lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, dell'agroindustria e dei biocombustibili e il trasferimento delle biotecnologie;
- g)la protezione delle varieta' vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttivita' colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
- h)lo sviluppo di banche dati sull'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale;
- i)il potenziamento delle risorse umane nei settori dell'agricoltura, delle questioni veterinarie e della pesca;
- j)un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese le tecnologie di pesca e la conservazione e la gestione delle risorse costiere e di alto mare;
- k)la promozione della lotta contro le attivita' di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate e il commercio ad esse associato;
- l)le misure riguardanti gli scambi di esperienze e i partenariati e lo sviluppo di joint venture e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali, comprese le misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti in settori come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
- m)il potenziamento delle associazioni di produttori e le attivita' di promozione commerciale.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
