[1]Crimini gravi di rilevanza internazionale

[2]1. Le Parti riconoscono che i crimini piu' gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanita' non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti mediante misure adottate a livello nazionale o internazionale, a seconda dei casi, anche tramite la Corte penale internazionale, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti. 2. Le Parti convengono di mantenere un dialogo costruttivo sull'adesione universale allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale in conformita' delle proprie leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacita'.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art7 · fonte su Normattiva