[1]Cooperazione in campo giuridico

[2]1. Le Parti collaborano per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici, delle loro leggi e delle loro istituzioni giuridiche, anche in termini di efficacia, segnatamente attraverso scambi di opinioni e di competenze e lo sviluppo delle capacita'. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per sviluppare l'assistenza reciproca in campo giuridico per quanto riguarda le questioni penali e l'estradizione. 2. Le Parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti. 3. Le Parti convengono di collaborare per l'applicazione del decreto presidenziale sul piano d'azione nazionale 2004-2009 in materia di diritti umani, compresi i preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, come la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio e lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. 4. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe proficuo.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art4 · fonte su Normattiva