[1]Cooperazione nel settore dei diritti umani
[2]1. Le Parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito. 2. La cooperazione in questo campo consistera' in attivita' concordate tra le Parti, come ad esempio:
- a)il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
- b)la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani;
- c)il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani;
- d)nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani;
- e)l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le Parti e
- f)la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
