Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~approvazione-art4 · fonte su Normattiva