Art. 4 (Approvazione) — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
