[1]Cooperazione regionale
[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione deve contribuire a facilitare e sostenere la stabilita' e l'integrazione regionale dell'Iraq. A tal fine, esse concordano di promuovere attivita' intese a intensificare le relazioni con l'Iraq, con i paesi confinanti e con altri partner regionali. 2. Le Parti convengono che la cooperazione puo' comprendere iniziative nell'ambito di accordi di cooperazione con altri paesi della regione, purche' compatibili con il presente accordo e con gli interessi delle Parti. 3. Fatti salvi eventuali altri ambiti, le Parti convengono di prestare particolare attenzione:
- a)alla promozione del commercio interregionale;
- b)al sostegno alle istituzioni regionali e a progetti e iniziative comuni varati da organizzazioni regionali competenti.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
