[1]Cooperazione regionale

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione deve contribuire a facilitare e sostenere la stabilita' e l'integrazione regionale dell'Iraq. A tal fine, esse concordano di promuovere attivita' intese a intensificare le relazioni con l'Iraq, con i paesi confinanti e con altri partner regionali. 2. Le Parti convengono che la cooperazione puo' comprendere iniziative nell'ambito di accordi di cooperazione con altri paesi della regione, purche' compatibili con il presente accordo e con gli interessi delle Parti. 3. Fatti salvi eventuali altri ambiti, le Parti convengono di prestare particolare attenzione:

  • a)alla promozione del commercio interregionale;
  • b)al sostegno alle istituzioni regionali e a progetti e iniziative comuni varati da organizzazioni regionali competenti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art110 · fonte su Normattiva