[1]Conto capitale
[2]A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del presente accordo e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali e di tutti gli utili che ne derivano.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
