[1]Conto capitale

[2]A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del presente accordo e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali e di tutti gli utili che ne derivano.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art36 · fonte su Normattiva