[1]Pubblicazione delle informazioni sugli appalti
[2]1. Ciascuna Parte:
- a)pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard che, imposte per legge o regolamento, sono allegate come riferimento agli avvisi o alla documentazione di gara, le procedure e eventuali modifiche, riguardanti l'appalto disciplinato;
- b)ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte;
- c)indica all'appendice II dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui alla lettera a);
- d)indica all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici su cui pubblica gli avvisi di cui all'art. 45, all'art. 47, paragrafo 4, e all'art. 55, paragrafo 2. 2. Ciascuna Parte notifica tempestivamente all'altra Parte qualsiasi modifica delle informazioni fornite all'appendice II o III dell'allegato 1 del presente accordo.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
