[1]Trasparenza delle informazioni sugli appalti

[2]1. L'ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni in materia di assegnazione dell'appalto ai fornitori partecipanti, all'occorrenza per iscritto, se richiesto. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 56, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega su richiesta ad un fornitore respinto i motivi per cui la sua offerta e' stata rifiutata e i vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario. 2. Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all'allegato III. Nel caso in cui la comunicazione avvenga unicamente per via elettronica, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso reca come minimo le informazioni di cui all'appendice VII dell'allegato 1 del presente accordo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art55 · fonte su Normattiva