[1]Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

[2]1. L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equita' e l'imparzialita' della gara e la confidenzialita' delle offerte. 2. L'ente appaltante non puo' penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo e' unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente medesimo. 3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'assegnazione dell'appalto, offre ad un fornitore la possibilita' di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilita' a tutti i fornitori partecipanti. 4. Le offerte prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione. 5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, l'ente appaltante assegna l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente alla valutazione dei criteri indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta piu' vantaggiosa o quella al prezzo piu' basso, se il prezzo e' l'unico criterio. 6. L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute puo' verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto. 7. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l'appalto ne' modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art54 · fonte su Normattiva