[1]Avvio della procedura di arbitrato
[2]1. Quando una controversia non trova risoluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. La Parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire la base giuridica della contestazione, perche' tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'art. 62.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
