[1]Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale

[2]1. Su richiesta per iscritto di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi. Il collegio arbitrale riprende i lavori alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le parti. Qualora la parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 3.45 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti. 2. Le parti possono convenire in qualsiasi momento e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art338 · fonte su Normattiva