[1]Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

[2]1. Entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato di cooperazione il periodo di tempo necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta. 3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 35 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art69 · fonte su Normattiva