[1]Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

[2]1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo1 o sulla relativa compatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62. Il collegio arbitrale notifica il lodo entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta. 3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art70 · fonte su Normattiva