[1]Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi

[2]1. La Parte convenuta comunica all'altra Parte e al comitato di cooperazione qualsiasi misura adottata per ottemperare al lodo del collegio arbitrale o richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici posta in essere dalla Parte ricorrente. 2. Se, entro 30 giorni dalla data di inoltro della notifica, le Parti non giungono ad un accordo sulla conformita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'art. 62, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 62, la sospensione degli obblighi e' revocata. 3. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art72 · fonte su Normattiva