[1]Soluzione concordata

[2]Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. La soluzione deve essere notificata al comitato di cooperazione e al collegio arbitrale. Una volta avuta notifica della soluzione concordata, il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura e' conclusa.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art73 · fonte su Normattiva