[1]Soluzione concordata
[2]Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. La soluzione deve essere notificata al comitato di cooperazione e al collegio arbitrale. Una volta avuta notifica della soluzione concordata, il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura e' conclusa.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
