[1]Regolamento di procedura

[2]1. Le procedure per la composizione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato di cooperazione. 2. Le Parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta. 3. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, conformemente al regolamento di procedura.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art74 · fonte su Normattiva