[1]Regolamento di procedura
[2]1. Le procedure per la composizione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato di cooperazione. 2. Le Parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta. 3. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, conformemente al regolamento di procedura.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
