[1]Informazioni e consulenza tecnica

[2]Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha prerogativa di acquisire il parere di esperti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinche' possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art75 · fonte su Normattiva