[1]Cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese

[2]1. La cooperazione in questo ambito e' intesa a facilitare la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, favorendone la competitivita' e la crescita, e a creare condizioni favorevoli ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i settori industriali dell'Iraq e dell'Unione. A. Aspetti generali 2. La cooperazione:

  • a)promuove una strategia industriale globale in Iraq che tenga conto della realta' in cui versano attualmente le industrie pubbliche e private;
  • b)sprona l'Iraq a ristrutturare e modernizzare il comparto industriale nel rispetto dell'ambiente e garantendo lo sviluppo e la crescita economica sostenibili;
  • c)promuove lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata in campo industriale per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;
  • d)promuove un clima favorevole a stimolare la crescita e la diversificazione della produzione industriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
  • e)consente lo scambio di informazioni al servizio della cooperazione comune nei comparti industriali
  • f)promuove l'utilizzo di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita' internazionali e dell'Unione al fine di agevolare l'integrazione dell'Iraq nell'economia mondiale; istituisce scambi regolari tra gli organismi di standardizzazione e di normalizzazione di entrambe le Parti;
  • g)collabora al fine di creare un clima favorevole all'attivita' industriale;
  • h)promuove e incoraggia lo sviluppo di servizi informativi di supporto quali elementi chiave del potenziale di crescita dell'attivita' imprenditoriale e dello sviluppo economico;
  • i)sviluppa contatti tra gli operatori industriali delle Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.);
  • j)incoraggia i progetti industriali comuni e la creazione di joint venture e di reti informative. B. Piccole e medie imprese 3. Tenendo conto delle rispettive strategie e finalita' economiche, le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti atti a migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI). 4. Le Parti:
  • a)si impegnano a sviluppare e potenziare il tessuto di piccole e medie imprese e a promuovere la cooperazione tra PMI;
  • b)garantiscono l'assistenza necessaria alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese in materia di finanziamento, formazione professionale, tecnologia, marketing e innovazione, provvedendo a soddisfare altri requisiti necessari alla creazione di PMI, quali i vivai di imprese, e altri ambiti di sviluppo;
  • c)sostengono le attivita' delle PMI attraverso adeguate organizzazioni di rete;
  • d)agevolano la cooperazione imprenditoriale sostenendo le rilevanti attivita' di cooperazione dei settori privati di entrambe le Parti tramite collegamenti adeguati tra gli operatori del settore privato iracheni e dell'Unione al fine di migliorare il flusso di informazioni.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art87 · fonte su Normattiva