[1]Diritti umani

[2]1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia, e di garantire assistenza tecnica, formazione e potenziamento delle capacita', a seconda dei bisogni. Le Parti sono consapevoli che qualsiasi programma di cooperazione e di sviluppo che ometta di tutelare, promuovere e rispettare i diritti umani e' destinato ad avere effetti limitati. 2. La cooperazione in materia di diritti umani include, tra le altre cose:

  • a)il potenziamento delle istituzioni statali competenti in materia di diritti umani e delle organizzazioni non governative attive in questo ambito;
  • b)attivita' di promozione e sensibilizzazione sui diritti umani a livello nazionale e locale, in materia di diritti dei minori e delle donne in particolar modo nell'ambito della pubblica amministrazione, nel settore giudiziario e presso gli organismi preposti all'applicazione della legge;
  • c)lo sviluppo della legislazione dell'Iraq in applicazione del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani;
  • d)la cooperazione e lo scambio di informazioni nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani;
  • e)il sostegno agli sforzi del Governo dell'Iraq tesi a garantire ai cittadini iracheni un tenore di vita adeguato e a tutelarne, senza discriminazioni, i diritti politici, economici, sociali e culturali;
  • f)il sostegno al processo di riconciliazione nazionale e alla lotta contro l'impunita';
  • g)l'avvio di un vasto dialogo sui diritti umani.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art86 · fonte su Normattiva