Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 403 parole tolte, 12 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: (1) Se uno o piu' Stati dichiarassero di voler esercitare direttamente le linee che traversano il loro territorio, la Compagnia sara' obbligata a consegnare queste linee con i loro accessori e le loro dipendenze, compresi gli approvvigionamenti, nello stato in cui si troveranno al momento della cessione dell'esercizio e con la parte di materiale rotabile, di trasporto e di trazione e del materiale di ricambio, modelli e disegni, corrispondente allo stato di possesso al 1° giugno 1922.
tolto: (2) Questa parte e' rappresentata per i diversi Stati dalle percentuali seguenti:
tolto: Repubblica d'Austria, 33.8% (trentatre e otto decimi %);
tolto: Regno d'Ungheria, 16.5% (sedici e cinque decimi %);
tolto: Regno d'Italia, 24.3% (ventiquattro e tre decimi %);
tolto: Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 25.1% (venticinque ed un decimo %);
tolto: Riservato 0.3% (tre decimi %).
tolto: (3) Una Commissione tecnica, composta di esperti delle Amministrazioni ferroviarie di ciascuno degli Stati e di esperti della Compagnia, sara' convocata entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo per la ripartizione effettiva del materiale rotabile, dei pezzi di ricambio, dei modelli e dei disegni, secondo i principi generali contenuti nell'allegato A, che forma parte integrante del presente accordo. Questa ripartizione dovra' essere fatta in tutti i casi, e cioe' sia che lo Stato faccia sia che esso non faccia uso del suo diritto di assumere l'esercizio della rete della Compagnia.
tolto: (4) Il materiale rotabile della Compagnia, ripartito fra le reti interessate, oltre alla sigla ed alla numerazione proprie dello Stato esercente, dovra' portare anche la sigla speciale della Compagnia, comune ai quattro Stati.
tolto: (5) Nel caso in cui uno degli Stati facesse uso del diritto di esercizio, la sigla da applicare sara' la seguente:
tolto: per la Repubblica d'Austria: «B. B. Oesterreich (Sud)»;
tolto: per il Regno d'Ungheria: «Av. Hungaria (Sud)» (dopo avvenuta la ripartizione definitiva del materiale rotabile delle Ferrovie di Stato della antica Monarchia austro-ungarica: «M. A. V. (Sud)»;
tolto: per il Regno d'Italia: «F. S. (Sud)»;
tolto: per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: «S. H. C. X. C. (Sud)». (6) Se in uno degli Stati interessati la rete sociale e' esercitata dalla Compagnia, le sigle da applicarsi saranno le seguenti:
tolto: nella Repubblica d'Austria: «Sud (Austria)»;
tolto: nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: «Sud (S.H.S.)»;
tolto: nel Regno d'Italia: «Sud (Italia)».
tolto: ( 7) Un inventario sara' redatto per ogni rete al momento in cui saranno apposte le nuove sigle, allo scopo di poter identificare in seguito il materiale della Compagnia.aggiunto: Accordo-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art12 · fonte del testo