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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 1344 parole tolte, 12 parole aggiunte in 33 capoversi.

tolto: (1) Lo Stato che assumera' l'esercizio delle linee paghera' al fondo delle obbligazioni, istituito all'alinea 1 dell'articolo 33, quale canone per l'uso delle linee, delle loro pertinenze, dei loro accessori, compresi gli approvvigionamenti, e del materiale rotabile, una somma annua in misura del 22.5% (ventidue e cinque decimi %) del prodotto lordo delle linee da esso esercitate.

tolto: (2) La contabilita' dei prodotti lordi sara' presentata alla Compagnia entro 6 mesi dalla fine dell'anno di esercizio.

tolto: (3) Le rettifiche dei conti, concernenti per esempio i conti dei trasporti comuni od altre operazioni analoghe, saranno incorporate nel rendiconto dell'ultimo esercizio non ancora definitivamente chiuso.

tolto: (4) L'anno di esercizio comincera' il 1° gennaio e finira' al 31 dicembre.

tolto: (5) Il canone annuo suindicato, per l'uso delle linee esercitate dagli Stati, non sara' mai inferiore a 6,760,000 (sei milioni settecentosessantamila) franchi oro per la rete austriaca; a 3,300,000 (tre milioni trecentomila) franchi oro per la rete ungherese; a 4,920,000 (quattro milioni novecentoventimila) franchi oro per la rete italiana; a 5,020,000 (cinque milioni ventimila) franchi oro per la rete serbo-croata-slovena (canone minimo).

tolto: (6) Il canone, da pagarsi sulla base del prodotto lordo oltre al minimo, non deve sorpassare al massimo la meta' del minimo. L'importo da pagarsi oltre il minimo e' denominato eccedenza.

tolto: ( 7) Con riguardo alle condizioni speciali della Repubblica d'Austria, e degli oneri particolari che incombono alla stessa in forza di alcune disposizioni del presente accordo, questo Stato non avra' da pagare l'eccedenza durante i primi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1923. Il massimo dell'eccedenza e' fissato, a cominciare dal 6° anno, con le percentuali seguenti:

tolto: per gli anni dal 6° al 10°: 7 ½% del canone minimo;

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: per gli anni dall'11° al 15°: 15% del canone minimo;

tolto: per gli anni dal 16° al 20°: 25% del canone minimo;

tolto: per gli anni dal 21° al 25°: 35% del canone minimo;

tolto: e a partire dal 26°: 50% del canone minimo.

tolto: (8) In considerazione delle condizioni speciali del Regno d'Ungheria, questo Stato non avra' da pagare che l'importo di 3,000,000 (tre milioni) di franchi oro all'anno per il suo canone minimo, se il 22.5% del prodotto lordo della rete ungherese raggiungera' un importo inferiore ai 3,000,000 (tre milioni) di franchi oro. Negli anni, nei quali il detto 22.5% del prodotto lordo raggiungera' un importo fra i 3,000,000 (tre milioni) ed i 3,300,000 (tre milioni e trecentomila) franchi oro, il Regno di Ungheria non avra' da pagare, quale canone minimo, che la somma corrispondente. La differenza del «canone minimo», quale risulta da questa disposizione, sara' versata dal Regno d'Italia nelle stesse condizioni e negli stessi termini dei pagamenti incombenti all'Ungheria. I conteggi speciali da farsi fra il Regno d'Ungheria ed il Regno d'Italia a seguito dei pagamenti cosi' effettuati dal Regno d'Italia alla scadenza di ogni trimestre, avranno luogo in occasione del conguaglio generale previsto all'alinea 10, e saranno regolati dalle stesse disposizioni.

tolto: La somma che il Regno d'Italia avra' pagata per tal modo in un anno, sara' diffalcata dall'eccedenza garantita o da pagarsi dal Regno d'Italia e risultante dall'esercizio della rete italiana nell'anno relativo.

tolto: (9) Per il canone minimo saranno pagati degli acconti. Questi acconti saranno pagati 5 giorni prima della fine di ogni trimestre, in rate uguali, di cui ciascuna corrispondera' ad un quarto del canone minimo. Il pagamento sara' fatto soltanto in franchi oro.

tolto: (10) Per calcolare le differenze in relazione al canone minimo, che potessero risultare dall'applicazione della percentuale fissata per il prodotto lordo, il prodotto lordo di ogni trimestre sara' convertito in franchi oro, sulla base del corso medio nel trimestre di cui trattasi alla Borsa di Londra. Se dal 22.5% del prodotto annuale, cosi' calcolato, risultera' un'eccedenza nei riguardi del canone minimo, questa eccedenza sara' pagata al fondo delle obbligazioni, entro 6 mesi dopo la fine dell'anno in questione, provvisoriamente sulla base dei conti presentati dallo Stato giusta le disposizioni dell'alinea 2.

tolto: Il pagamento sara' effettuato in franchi oro. Le differenze risultanti dalla verifica dei conti da parte della Compagnia saranno regolate entro 3 mesi dopo la verifica.

tolto: (11) Sono da considerarsi quale prodotto lordo gli incassi di ogni genere dipendenti dall'esercizio delle reti dopo detratti:

tolto: a) i rimborsi effettivi per riduzioni delle tariffe debitamente pubblicate e per riduzioni dovute ad errori nell'applicazione delle disposizioni dei regolamenti e delle tariffe;

tolto: b) gli importi corrispondenti alle imposte ed alle tasse su trasporti, come pure gli importi corrispondenti alla imposta fondiaria, sugli affitti ed appalti, in quanto stieno a carico della ferrovia;

tolto: c) gli incassi corrispondenti a puri rimborsi di spese.

tolto: (12) Nel fissare la percentuale del 22.5% convenuta al 1° alinea di questo articolo, e' stata presa come base la quota delle imposte sul traffico dal 1° luglio 1922. Se in seguito in uno Stato le imposte e le tasse sui trasporti, nel loro complesso, dovessero aumentare o diminuire di fronte alla situazione del 1° luglio 1922, la percentuale convenuta per la rete in questione sara' aumentata o diminuita, cosi' che il rapporto della percentuale e degli incassi globali, comprese le imposte e le tasse sui trasporti, rimanga quello del 1° luglio 1922.

tolto: (13) Gli incassi per interessi sul capitale investito per la via di pedaggio Felixdorf-Wr. Neustadt e per le stazioni comuni, saranno versati integralmente alla Compagnia.

tolto: (14) I contratti di pedaggio fra la Compagnia e le ferrovie dello Stato, compreso il pedaggio per la linea Zapresic-Zagabria, concernenti le linee della Compagnia, saranno sospesi per la durata dell'esercizio della rete in questione da parte dello Stato. Ciononpertanto il prodotto lordo delle linee di pedaggio, che, giusta il contratto di pedaggio, dovesse spettare alle ferrovie dello Stato, sara' stabilito a parte ed il 22.5% di questo prodotto lordo sara' attribuito alla Compagnia in aumento del canone previsto in questo articolo. D'altra parte, questi incassi dovranno essere separati dagli incassi della rete, e non ne sara' tenuto conto quando sara' fatto il calcolo del canone previsto in questo articolo. Sara' riservato ad un accordo speciale da conchiudere fra la Compagnia e le ferrovie dello Stato, di determinare il modo in cui sara' constatato il prodotto delle linee di pedaggio, risultante dal fatto che la tariffa locale delle ferrovie dello Stato sara' applicata come finora per tutto il percorso. Un accordo sara' conchiuso fra le ferrovie federali dello Stato austriaco e la Compagnia per quanto concerne la ripartizione del prodotto proveniente dai trasporti che traversano le linee della Compagnia e della ferrovia di Pottendorf.

tolto: (15) L'Italia versera' inoltre un contributo annuo di 2 (due) franchi oro per ogni tonnellata di importazione e di esportazione per via di mare, proveniente dall'estero o destinata all'estero, in transito per il porto di Trieste in piu' di 650,000 (seicentocinquantamila) tonnellate annue.

tolto: (16) Il contributo non sara' mai superiore a 4,000,000 (quattro milioni) di franchi oro annui.

tolto: (17) Il canone degli Stati, che dovesse sorpassare il canone minimo, non sara' da riscuotersi nella misura dell'importo che sara' versato dal Regno d'Italia, in dipendenza di questo contributo speciale. Questo contributo del Regno d'Italia sostituira', quindi, proporzionalmente, il versamento che deve essere fatto dagli Stati in relazione al prodotto lordo, oltre al minimo.

tolto: (18) Questa proporzione e' fissata come segue:

tolto: Repubblica d'Austria: 44.8% (quarantaquattro e otto decimi);

tolto: Regno d'Ungheria: 21.9% (ventuno e nove decimi);

tolto: Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: 33.3% (trentatre e tre decimi). (19) Quando comincera' l'esercizio di una rete da parte dello Stato, tutti i diritti relativi a questa rete od al suo esercizio potranno essere esercitati soltanto contro il relativo Stato.

tolto: Allegato.

tolto: In caso dell'esercizio di una rete da parte dello Stato spetteranno alla Compagnia, per quanto concerne l'interesse sul capitale investito nelle linee di pedaggio e nelle stazioni comuni, la tutela e l'esercizio dei suoi diritti ed interessi nei riguardi delle amministrazioni ferroviarie esercenti. Se l'amministrazione delle ferrovie dello Stato dovesse essere cointeressata, le eventuali controversie circa la questione della convenienza dell'interesse sul capitale investito saranno risolte dal tribunale arbitrale previsto all'art. 50 del presente accordo.aggiunto: Accordo-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art15 · fonte del testo