Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1](1) Il pagamento del canone minimo, dovuto o garantito dalla Repubblica d'Austria in virtu' del presente accordo, e' garantito dal Regno d'Italia fino alla concorrenza di 6,760,000 (sei milioni settecentosessantamila) franchi oro all'anno in complesso come massimo.

[2](2) In vista di questa garanzia il prodotto lordo delle reti della Compagnia in Austria esercitate dallo Stato o dalla Compagnia stessa sara' destinato al pagamento del canone garantito ed al rimborso delle somme versate a titolo di garanzia.

[3](3) Il vincolo delle entrate lorde e' costituito con la firma del presente accordo e diviene efficace con l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

[4](4) Le entrate lorde saranno pertanto considerate nella loro totalita' quale un deposito dello Stato garante confidato all'amministrazione della rete.

[5](5) Fino a concorrenza della quota parte del «minimo» relativo al trimestre in corso le entrate lorde saranno depositate a questo effetto dalla amministrazione della rete nella Banca designata dallo Stato garante. Il deposito sara' fatto per conto del garante, a favore del quale restera' vincolato, ed il deposito stesso sara' convertito senza dilazione in franchi oro.

[6](6) Lo Stato garante potra' delegare dei funzionari per il controllo dei versamenti e per la esecuzione dei diritti nascenti dal vincolo su accennato.

[7](7) L'amministrazione della rete in questione potra' disporre liberamente delle entrate lorde incassate nel trimestre in corso, che superino la quota parte trimestrale del «minimo» e delle entrate da incassare, soltanto quando la Banca designata per i depositi avra' confermato di tenere a disposizione dello Stato garante, in oro, sia in dipendenza di depositi effettuati dall'amministrazione della rete, sia in dipendenza di un deposito corrispondente effettuato dallo Stato attraversato dalla rete in questione, quella parte del minimo che deve essere pagata alla prossima scadenza.

[8](8) Se per una ragione qualunque il pagamento non e' fatto alla scadenza fissata dal presente accordo, lo Stato per il quale e' prestata la garanzia sara' costituito in mora dal Comitato degli obbligazionisti.

[9](9) A questo scopo il Comitato rimettera' allo Stato inadempiente, a mezzo di un pubblico ufficiale, un invito che sara' contemporaneamente comunicato al Regio Governo d'Italia nelle mani del Regio Ministro italiano delle finanze, partecipandogli l'ammontare non pagato alla scadenza.

[10](10) Se, entro 15 giorni dopo l'invito a pagare, tale pagamento non e' effettuato, il Comitato informera' il Regio Governo d'Italia con lettera raccomandata, invitandolo ad effettuare il pagamento garantito, per conto dello Stato inadempiente.

[11](11) In questo caso le somme depositate alla Banca saranno versate al Comitato degli obbligazionisti per ordine dello Stato garante. Lo Stato garante potra' disporre che «sino a nuovo ordine» ad ogni scadenza il versamento suindicato sia fatto al Comitato a mezzo della Banca depositaria su domanda del Comitato stesso.

[12](12) Se per una causa qualunque il deposito non e' sufficiente per il pagamento scaduto, lo Stato garante effettuera' il versamento delle somme corrispondenti alla sua garanzia, entro un termine di 15 giorni, dopo avere ricevuto l'invito al pagamento.

[13](13) Il Comitato informera' il Governo dello Stato inadempiente dei pagamenti effettuati dal Regio Governo d'Italia in base alla garanzia prestata.

[14](14) Col pagamento, in forza della garanzia, lo Stato che avra' pagato sara' surrogato, nella misura dei pagamenti effettuati, alla Compagnia ed agli obbligazionisti, di fronte allo Stato inadempiente il quale, in difetto di accordi speciali, fara' il rimborso nel piu' breve termine.

[15](15) Sia che all'esercizio della rete sia provveduto dallo Stato, sia che vi provveda la Compagnia, nessun diritto di pegno ne' alcun vincolo potranno essere costituiti nei riguardi delle entrate lorde di cui si tratta per altri impegni sulla base di accordi conchiusi o da conchiudere dalla Repubblica d'Austria o dalla Compagnia, nel caso che un simile vincolo od un simile diritto di pegno possano recare pregiudizio ai diritti ed alle garanzie costituite in favore del Regno d'Italia.

[16](16) Il Regno d'Italia e' autorizzato a far notificare le disposizioni su accennate alla Societa' delle Nazioni per quanto la concerne.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art36 · fonte del testo