Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 866 parole tolte, 12 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: (1) Il Consiglio di amministrazione provvedera' alla gestione degli affari che gli sono affidati dal presente accordo a mezzo di un servizio centrale che sara' organizzato. Il personale del servizio centrale sara' composto di cittadini di tutti gli Stati contraenti conformemente alla proporzione prevista all'alinea 12 dell'art. 17. Per la prima organizzazione del servizio centrale il personale sara' scelto inizialmente fra il personale dell'attuale Direzione generale. Il Consiglio di amministrazione avra' cura che la proporzione suindicata sia presa in considerazione sin dal principio e che in seguito sia raggiunta al piu' presto possibile in occasione di nuove assunzioni. Le spese di questo servizio centrale saranno coperte dalle somme che sono destinate allo stesso, giusta l'art. 38.
tolto: (2) Se gli Stati non eserciscono tutte le reti della Compagnia il Consiglio di amministrazione aggiungera' al servizio centrale i servizi necessari per far fronte alle esigenze dell'esercizio da parte della Compagnia. L'organizzazione del servizio aggiunto dovra' essere approvata dal relativo Governo. Questa approvazione sara' data dal suo rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Le spese di questi servizi sono a carico delle reti in questione.
tolto: (3) Una direzione di esercizio speciale dovra' occuparsi di tutti gli affari di esercizio, per la rete il cui esercizio non sara' stato assunto dal relativo Stato, e cio' nella estensione prevista finora dall'accordo dell'11 febbraio 1921 (regime provvisorio). Il Consiglio di amministrazione potra' assegnare alle direzioni di esercizio degli altri affari di esercizio, prendendo in considerazione gl'interessi del Paese e le rispettive domande del rispettivo Governo, quando cio' dovesse sembrare compatibile con gli interessi di una gestione economica e con le disposizioni del presente accordo.
tolto: Allegato.
tolto: (1) Per i membri del Consiglio di amministrazione, per i commissari ragionieri e per il personale del servizio centrale, ogni anno sara' messo a disposizione gratuitamente un sufficiente numero di carte temporanee (nominative ed impersonali), valevoli sulle reti della Compagnia e degli Stati per tutti i treni viaggiatori; il numero di queste carte sara' stabilito d'accordo fra l'Amministrazione dello Stato e la Compagnia.
tolto: (2) Inoltre ogni anno sara' rimesso gratuitamente un numero sufficiente di carte impersonali, valevoli sulle reti della Compagnia per tutti i treni viaggiatori, per conseguire in via di scambio delle agevolazioni di viaggio da parte delle imprese di trasporto straniere. Se la Compagnia non riceve in questo modo il numero sufficiente di carte delle imprese di trasporto straniere, le amministrazioni delle reti si impegnano a fare quanto sara' loro possibile affinche' queste carte delle imprese di trasporto straniere conseguite in via di scambio sieno messe a sua disposizione.
tolto: (3) Il personale del servizio centrale, comprese le famiglie, ricevera' le agevolazioni di viaggio e di trasporto sulle reti della Compagnia che sono concesse al personale impiegato sulle reti della stessa, tanto se queste reti sono esercitate dallo Stato, quanto se sono esercitate dalla Compagnia, ed inoltre esso godra' le agevolazioni di viaggio e di trasporto che spettano al personale impiegato sulla rete della Compagnia, che si trova nello Stato dove ha la sua sede il servizio centrale. Gli agenti del servizio centrale riceveranno per di piu' ogni anno un biglietto gratuito per loro stessi ed un biglietto a prezzo ridotto per le loro famiglie sulla rete di ognuno degli Stati contraenti.
tolto: (4) Al personale del servizio centrale, che in seguito andra' a riposo, e alle famiglie, saranno concesse le agevolazioni di viaggio e di trasporto sulle reti della Compagnia che spettano o saranno concesse in futuro agli agenti che sono stati impiegati sulle reti della Compagnia, dopo il loro pensionamento, sia che le reti vengano esercitate dallo Stato, sia che vengano esercitate dalla Compagnia; inoltre saranno loro concesse le agevolazioni di viaggio e di trasporto che spettano agli agenti che sono stati impiegati sulla rete della Compagnia, situata nello Stato dove ha la sua sede il servizio centrale, dopo il loro collocamento a riposo. Se un tale pensionato fissa il suo domicilio sul territorio di un altro Stato contraente, egli avra' diritto alle agevolazioni di viaggio e di trasporto che spettano ai pensionati delle ferrovie dello Stato, sul territorio del quale egli ha fissato il suo domicilio, purche' rinunci alle agevolazioni di viaggio e di trasporto sulla rete dello Stato dove ha sede il servizio centrale.
tolto: (5) I vecchi pensionati avranno diritto alle agevolazioni di viaggio e di trasporto concesse ai pensionati delle ferrovie di quello Stato che e' obbligato a pagare le pensioni in conformita' dell'art. 17, alinea 17. Se un vecchio pensionato fissa il suo domicilio sul territorio di un altro Stato contraente, esso avra' diritto alle agevolazioni di viaggio e di trasporto che spettano ai pensionati delle ferrovie dello Stato, sul territorio del quale egli ha fissato il suo domicilio, purche' esso rinunci alle agevolazioni di viaggio e di trasporto sulla rete dello Stato che paga la pensione.
tolto: (6) Tutte le modificazioni alle disposizioni concernenti le agevolazioni di viaggio e di trasporto che saranno fatte da uno Stato per il personale della sua rete, saranno applicabili al personale del servizio centrale (comprese le famiglie) sulla rete dello Stato in questione.
tolto: (7) Le disposizioni fissate da questo allegato per il personale del servizio centrale non saranno applicate che al personale in attivita' di servizio al momento in cui il presente accordo entrera' in vigore.aggiunto: Accordo-art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art26 · fonte del testo