Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 794 parole tolte, 12 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: (1) L'iscrizione attuale del diritto di pegno e di ipoteca per la totalita' dei crediti degli obbligazionisti e' cancellata dal libro ferroviario.
tolto: (2) In conformita' dell'art. 13 di questo accordo ogni rete della Compagnia e' gravata dal diritto di esercizio da parte dello Stato, con prevalenza assoluta di fronte a qualunque diritto di servitu', di pegno e di ipoteca.
tolto: (3) Inoltre in garanzia della corrispondente parte dei crediti della totalita' dei portatori di obbligazioni tali quali detti crediti risultano dal presente accordo, ogni rete della Compagnia, con gli accessori e con il materiale rotabile destinato a questa rete, e' gravata di un diritto di pegno e di ipoteca con grado immediatamente successivo al diritto di esercizio da parte del rispettivo Stato, come segue:
tolto: a) la rete sita nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni da un diritto di pegno e di ipoteca per un credito fino alla concorrenza di franchi oro 118,237,641.30 (centodiciotto milioni duecentotrentasettemila seicentoquarantuno franchi oro e trenta centesimi);
tolto: b) la rete sita nella Repubblica d'Austria, la rete sita nel Regno d'Ungheria e la rete sita nel Regno d'Italia da un diritto di pegno e di ipoteca cumulativo, per un credito fino alla concorrenza di franchi oro 352,828,658.70 (trecentocinquantadue milioni ottocentoventottomila seicentocinquantotto franchi oro e settanta centesimi).
tolto: (4) Il Comitato degli obbligazionisti, agendo quale rappresentante dei portatori delle obbligazioni nella loro totalita', avra' veste per esercitare, in loro nome, i diritti di pegno e d'ipoteca costituiti come sopra, alle condizioni seguenti:
tolto: Se una delle Parti contraenti non versasse ad una delle scadenze fissate dal presente accordo le somme di cui essa e' responsabile verso il «fondo delle obbligazioni», il Comitato degli obbligazionisti dovra' anzitutto costituire questo Stato in mora, e potra' farlo mediante semplice atto stragiudiziale, notificato all'autorita' competente nel detto Stato (vedi allegato all'art. 42 del presente accordo).
tolto: Se malgrado questa costituzione in mora, la Compagnia o lo Stato in questione non dovesse effettuare il pagamento in un termine di quindici giorni dopo la data della scadenza che era stata prevista per il pagamento, il Comitato degli obbligazionisti potra' esercitare immediatamente i diritti di pegno e di ipoteca, con le modalita' seguenti:
tolto: a) in quanto si tratti di un pagamento di cui sia debitore il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Comitato degli obbligazionisti esercitera' i diritti di pegno e di ipoteca costituiti all'alinea 3-a) del presente articolo sulla rete che attraversa il territorio di questo Stato;
tolto: b) in quanto si tratti di un pagamento di cui sieno responsabili o la Repubblica d'Austria o il Regno d'Ungheria o il Regno d'Italia, il Comitato degli obbligazionisti esercitera' i detti diritti di pegno e di ipoteca come segue:
tolto: 1° fino a concorrenza dell'intero ammontare delle somme scadute e non pagate, di cui lo Stato inadempiente sara' responsabile verso il «fondo delle obbligazioni», il Comitato degli obbligazionisti potra' esercitare il diritto di pegno e d'ipoteca cumulativo, costituito all'alinea 3-b) del presente articolo sulla rete che attraversa il territorio di questo Stato;
tolto: 2° sino alla concorrenza dell'importo di cui lo Stato inadempiente sara' responsabile verso il fondo delle obbligazioni, per il canone minimo scaduto e non pagato, oppure se il detto Stato avesse fatto uso del suo diritto al forfait sino alla concorrenza dell'importo corrispondente ai detti canoni minimi scaduti e non pagati, il Comitato potra' esercitare il diritto di pegno e di ipoteca cumulativo costituito all'alinea 3-b) del presente articolo, sulle reti attraversanti gli altri due Stati.
tolto: Il Comitato degli obbligazionisti potra' esercitare nello stesso tempo i diritti che gli sono cosi' riconosciuti, tanto sulla rete situata sul territorio dello Stato inadempiente (b-1), quanto sulle reti site sul territorio dei due altri Stati (b-2).
tolto: Se in conseguenza dell'esercizio di questo diritto di pegno e di ipoteca cumulativo, dovessero essere effettuati dei pagamenti al fondo delle obbligazioni, da uno o da due degli Stati indicati all'alinea 4-b) per un altro di questi Stati, lo Stato che avra' pagato sara' di pieno diritto surrogato agli obbligazionisti in tutti i loro crediti e i loro diritti di pegno e di ipoteca iscritti a profitto della totalita' dei portatori di obbligazioni sulla rete sita sul territorio dello Stato o degli Stati inadempienti e cio' per un credito eguale all'ammontare della somma pagata piu' interessi e spese. Se il pagamento dovesse essere effettuato da due Stati, la surroga nei crediti e nei diritti di pegno e di ipoteca dei portatori di obbligazioni avra' luogo a profitto di ciascuno di questi Stati nella proporzione dei pagamenti da essi rispettivamente effettuati. (5) L'esercizio di questi diritti di pegno e' escluso in altri casi.
tolto: (6) Gli Stati contraenti dichiarano di riconoscere e di confermare, ove occorresse, la validita' dei diritti di pegno e di ipoteca costituiti dal presente accordo.aggiunto: Accordo-art. 43 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art43 · fonte del testo