Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 690 parole tolte, 12 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: (1) Per l'esecuzione di quest'accordo e' stabilito che per franco oro s'intenda la moneta d'oro del peso e del titolo dell'Unione latina (convenzione del 6 novembre 1885), vale a dire la ventesima parte di un pezzo d'oro che pesi grammi 6.45161, al titolo di 900/1000 d'oro fino.
tolto: (2) S'intende inoltre che avranno effetto liberatorio i pagamenti effettuati sia in franchi oro che in moneta dei paesi dove la circolazione dell'oro sia effettiva, e dove di conseguenza non esista corso forzoso.
tolto: In quest'ultimo caso i pagamenti effettuati nelle dette monete saranno ammessi in base alla parita' esatta dell'oro fino che esse contengono, con il franco oro dell'Unione latina.
tolto: (3) Saranno egualmente accettate in pagamento le rimesse di effetti commerciali, di cambiali o di cheques tratti su paesi dove circola effettivamente l'oro nei quali non esista il corso forzoso ne' alcuna restrizione alla circolazione dell'oro. S'intende che i detti effetti commerciali, cambiali e cheques dovranno essere stilati in moneta aurea del paese dove sono pagabili. Essi saranno accettati, come nel caso su accennato, in base alla parita' esatta della moneta nella quale essi sono stilati, con il franco oro dell'Unione latina. I detti effetti di commercio, le cambiali o gli cheques non saranno naturalmente liberatori che quando potra' essere definitivamente effettuato il loro incasso.
tolto: (4) I Governi avranno, sotto la riserva indicata all'alinea 5 del presente articolo, la facolta' di liberarsi pagando a Parigi, in moneta legale francese, l'equivalente dei franchi oro suindicati della Unione latina. La conversione in moneta legale francese del franco oro dell'Unione latina sara' effettuata sulla base dei corsi medi (dell'oro fino e del franco francese) della Borsa di Londra per un periodo di dieci giorni, di cui l'ultimo precedera' di giorni otto quello del pagamento degli Stati. I Governi avranno quindi da pagare in moneta legale francese una somma eguale a quella ch'essi avrebbero dovuto sborsare se avessero comperato a Londra, al corso medio di questo periodo di dieci giorni, sia dell'oro fino, sia delle divise, come e' detto all'alinea 3° di questo articolo, per un ammontare di franchi oro dell'Unione latina corrispondente al pagamento loro incombente.
tolto: (5) Il Comitato degli obbligazionisti si riserva il diritto di limitare la facolta' prevista all'alinea 4° ad una quota, che esso determinera' a seconda delle prevedibili esigenze del servizio delle obbligazioni in Francia e si impegna di indicare agli Stati quaranta giorni prima di ogni scadenza dei pagamenti degli Stati, le monete legali che esso accettera' per la differenza che non fosse da pagare in franchi francesi. Il pagamento in queste ultime monete sara' fatto in conformita' delle disposizioni previste all'alinea 4° per i pagamenti in franchi francesi.
tolto: (6) Se i Governi dovessero effettuare una parte dei loro pagamenti secondo le disposizioni degli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, le disposizioni degli alinea 4° e 5° si applicheranno al resto del pagamento.
tolto: ( 7) Se alla data di uno di questi pagamenti non vi fosse alcun paese con circolazione effettiva e libera dell'oro, il pagamento sarebbe effettuato in franchi francesi tenendo conto dell'aggio dell'oro fino in confronto della moneta legale francese, sia che questo aggio venga stabilito direttamente, sia che venga calcolato tenendo conto dei cambi.
tolto: (8) I Governi, la Compagnia ed il Comitato degli obbligazionisti si impegnano sin d'ora a sottomettere immediatamente ogni eventuale controversia relativa alla applicazione del presente articolo al giudizio arbitrale del Governatore della Banca di Inghilterra, impegnandosi in pari tempo ad accettarne e ad eseguirne senz'altro la decisione.
tolto: (9) Se le diverse disposizioni del presente accordo concernenti la conversione delle monete dei paesi in franchi oro non fossero eseguibili nel senso letterale della relativa disposizione a seguito di effettivi impedimenti, esse saranno effettuate secondo gli accordi da conchiudersi fra le Parti interessate nel modo piu' atto a corrispondere allo spirito di queste disposizioni. Le eventuali controversie saranno regolate secondo le disposizioni dell'alinea 8 di quest'articolo.
tolto: (10) S'intende che per calcolare il corso del cambio secondo le differenti disposizioni del presente accordo il corso medio ufficiale deve servire come base di calcolo. Se non vi fosse un corso medio ufficiale si prendera' come base di calcolo la media fra l'offerta e la domanda.aggiunto: Accordo-art. 45 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art45 · fonte del testo