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[1](1) Il presente accordo sara' ratificato al piu' presto possibile. Ogni Stato rimettera' la ratifica al Regio Governo d'Italia, per cura del quale ne sara' dato avviso alle Alte Parti firmatarie.

[2](2) Le ratifiche rimaranno depositate negli archivi del Regio Governo d'Italia.

[3](3) Il presente accordo entrera' in vigore al momento dell'ultima ratifica con effetto dal 1° gennaio 1923.

[4]In fede di che, i rappresentanti qui appresso hanno firmato il presente accordo e gli hanno apposto i loro suggelli.

[5]Fatto a Roma il 29 marzo 1923 in francese ed in italiano in un solo esemplare, che rimarra' depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e le spedizioni autentiche del quale saranno rimesse ai Governi di tutte le Potenze rappresentate alla Conferenza come pure alla Compagnia ed al Comitato che rappresenta i portatori di obbligazioni.

[6]La traduzione italiana e' fatta per cura del Governo del Regno d'Italia e la concordanza con l'originale ne sara' certificata.

[7]Per la Repubblica d'Austria: (firmati) Müller Martini. Pollak.

[8]Per il Regno d'Ungheria: (firmato) Teleszky.

[9]Per il Regno d'Italia: (firmato) Imperiali.

[10]Per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: (firmato) Ing. Ran. M. Avramovitch.

[11]Per la Compagnia Südbahn Gesellschaft: (firmati) Weber. Fall.

[12]Per il Comitato che rappresenta i portatori delle obbligazioni: (firmati) G. De Vellefrey. G. Rendu.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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