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[1]Convenzione per il regolamento del transito e delle comunicazioni sulla rete della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (gia' Compagnia delle ferrovie meridionali).
[2]Roma, 29 marzo 1923.
[3]Il Governo della Repubblica d'Austria, il Governo del Regno d'Ungheria, il Governo del Regno d'Italia, il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[4]considerato che la convenzione generale prevista dagli articoli 311 del Trattato di San Germano e 294 del Trattato del Trianon non e' stata ancora conchiusa;
[5]che in forza di dette disposizioni, le condizioni dell'esercizio della facolta' di transito e le modalita' con cui dovranno essere utilizzate le strade ferrate saranno determinate da convenzioni particolari fra gli Stati interessati;
[6]e che per assicurare la regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (gia' Compagnia delle ferrovie meridionali), la cui riorganizzazione amministrativa e tecnica e' stata regolata dall'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923, le convenzioni suddette sono indispensabili; hanno stabilito di cercare di comune accordo i mezzi la cui applicazione sia la piu' rapida e la piu' immediata per arrivare a questo scopo, ed a questi effetti essi hanno designato come loro plenipotenziari:
[7]il Governo della Repubblica d'Austria: il sig. dott. Ottone Müller Martini, capo sezione al Ministero federale delle comunicazioni; ed il sig. dott. Carlo Pollak, capo sezione al Ministero federale delle finanze;
[8]il Governo del Regno d'Ungheria: Sua Eccellenza Giovanni Teleszky, gia' Ministro delle finanze;
[9]il Governo del Regno d'Italia: Sua Eccellenza il marchese Guglielmo Imperiali di Francavilla, senatore del Regno, ambasciatore onorario; il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: il signor ing. Ranislav M. Avramovitch, sottosegretario di Stato al Ministero delle comunicazioni;
[10]i quali, avendo scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
[11]Art. 1
[12](1) Saranno considerati come in transito attraverso i territori posti sotto la sovranita' o l'autorita' di uno qualsiasi degli Stati contraenti i trasporti delle persone, dei bagagli, delle merci, dei vagoni, delle vetture o d'altri mezzi di trasporto effettuati a mezzo delle ferrovie della Südbahn, ed il cui percorso sui territori predetti non sia che la frazione di un percorso totale che comincia e termina fuori delle frontiere dello Stato attraverso il cui territorio si compie il transito.
[13](2) I trasporti di tale natura saranno designati con il nome di «trasporti in transito».
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
