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[1](1) Al fine di rendere piu' breve la fermata alla frontiera, la presentazione del permesso di importazione non sara' richiesta in ogni caso alla stazione d'entrata; esso potra' essere presentato, anche in seguito, all'ufficio doganale attinente alla stazione di destinazione.

[2](2) Nel caso di mancanza o di insufficienza di tali documenti, il trasporto puo' essere rifiutato, con l'indicazione del motivo su tutti gli esemplari della lettera di vettura e sul foglio di viaggio, aggiungendovi la data e la firma dell'agente che ha rifiutato il trasporto.

[3](3) Nel caso di rifiuto legittimo, le spese di ritorno fino alla stazione di frontiera dello Stato, nel quale si trova la stazione di partenza, saranno poste a carico della merce.

[4](4) Nel caso di accertamento di mancanza o di insufficienza dei detti documenti alla stazione di passaggio della frontiera in contatto con la linea di destinazione, la stazione stessa puo' chiederli telegraficamente al punto di transito per il quale le merci sono entrate.

[5](5) Nel caso di reclamo contro le Amministrazioni ferroviarie, spettera' ai Governi interessati di mettersi di accordo circa le questioni legali relative all'Amministrazione delle ferrovie del loro territorio.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art14 · fonte del testo