Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 70 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Alle disposizioni degli articoli precedenti potra' essere derogato, in via eccezionale, e per un termine, quanto piu' limitato e' possibile, per mezzo di norme particolari o generali, che ciascuno degli Stati contraenti fosse costretto ad emanare nel caso di avvenimenti gravi, che interessino la sicurezza dello Stato e gli interessi vitali del Paese, rimanendo inteso che detto Stato dovra' permettere l'esercizio del diritto di transito nella piu' larga misura possibile.aggiunto: Convenzione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art6 · fonte del testo