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I bagagli registrati e quelli a mano dei viaggiatori saranno di regola sottoposti alla visita doganale all'ufficio di dogana della frontiera. Tuttavia delle facilitazioni saranno accordate, secondo i bisogni del movimento dei viaggiatori. Si cerchera', in particolare, di prendere le misure necessarie acche' la visita dei bagagli registrati abbia luogo all'ufficio doganale di destinazione, senza escludere che la visita per l'uscita dallo Stato sia eseguita agli uffici doganali dei luoghi di partenza. L'Amministrazione delle dogane dovra' egualmente provvedere, in quanto possibile, che la visita dei bagagli dei viaggiatori sia effettuata nel treno quando si tratti di vetture dirette.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art17 · fonte del testo