Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 109 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I trasporti in transito non saranno sottoposti ad alcun diritto o tassa speciale pel fatto del loro transito (comprese l'entrata e l'uscita). Tuttavia, potranno essere percepiti su questi trasporti in transito diritti o tasse esclusivamente devoluti a coprire le spese di sorveglianza e di amministrazione rese necessarie dal transito stesso. L'ammontare di ogni diritto o tassa di tale natura dovra' corrispondere, per quanto possibile, alla spesa che essi debbono coprire, ed i diritti o le tasse predette saranno applicate nelle condizioni di uguaglianza determinate all'articolo precedente, coll'eccezione che su certe linee questi diritti o tasse potranno essere ridotti od anche soppressi in ragione della differenza nel costo della sorveglianza.aggiunto: Convenzione-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art3 · fonte del testo