Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
In ogni caso, le formalita' doganali nelle stazioni di frontiera dovranno essere compiute in modo sufficientemente rapido, affinche' tutti i bagagli, e sopratutto quelli in transito, possano continuare il loro viaggio con i treni di coincidenza.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
