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[1](1) Le merci spedite a grande e piccola velocita', e trasportate con treni viaggiatori, saranno sottoposte alle stesse condizioni e formalita' delle merci analoghe trasportate con i treni merci.
[2](2) Tuttavia, le merci spedite a grande velocita', e soggette a rapido deperimento, che saranno trasportate con treni viaggiatori, saranno spedite con la stessa procedura accelerata ammessa per i bagagli.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
