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Sono ammesse ad usufruire dei treni o vagoni diretti soltanto le spedizioni sottoposte ad operazioni doganali prima di passare la frontiera, oppure quelle che viaggino sino a destinazione sotto i suggelli della dogana. I documenti di trasporto che accompagnano queste merci dovranno portare una dichiarazione della dogana, che confermi l'avvenuta operazione doganale, e indichi che si tratta di merce in transito, diretta ad un determinato paese.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art26 · fonte del testo