Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Sono ammesse ad usufruire dei treni o vagoni diretti soltanto le spedizioni sottoposte ad operazioni doganali prima di passare la frontiera, oppure quelle che viaggino sino a destinazione sotto i suggelli della dogana. I documenti di trasporto che accompagnano queste merci dovranno portare una dichiarazione della dogana, che confermi l'avvenuta operazione doganale, e indichi che si tratta di merce in transito, diretta ad un determinato paese.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
