Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 95 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (1) I trasporti per i porti marittimi d'una delle Alte Parti contraenti, dove le spedizioni stesse possono essere sottoposte alle operazioni doganali di entrata e di uscita, da parte degli organi dello Stato, le cui frontiere vengono attraversate in transito dalla merce, godranno, alla frontiera del rispettivo Stato, il trattamento previsto dall'art. 10 (1° e 2° alinea) con le riserve dell'alinea 6 dell'articolo stesso.
tolto: (2) I trasporti avranno gli stessi vantaggi di quelli effettuati con i citati vagoni o treni diretti, anche se per transito possa farsi luogo alla percezione dei diritti previsti all'art. 3.aggiunto: Convenzione-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art25 · fonte del testo