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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 95 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (1) I trasporti per i porti marittimi d'una delle Alte Parti contraenti, dove le spedizioni stesse possono essere sottoposte alle operazioni doganali di entrata e di uscita, da parte degli organi dello Stato, le cui frontiere vengono attraversate in transito dalla merce, godranno, alla frontiera del rispettivo Stato, il trattamento previsto dall'art. 10 (1° e 2° alinea) con le riserve dell'alinea 6 dell'articolo stesso.

tolto: (2) I trasporti avranno gli stessi vantaggi di quelli effettuati con i citati vagoni o treni diretti, anche se per transito possa farsi luogo alla percezione dei diritti previsti all'art. 3.aggiunto: Convenzione-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art25 · fonte del testo