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I Governi delle Alte Parti contraenti si impegnano ad impedire che alle linee ed al materiale rotabile siano apportati dei cambiamenti che possano ostacolare il libero transito dei veicoli delle ferrovie di uno Stato alle ferrovie dell'altro. Le modificazioni necessarie per l'adozione di nuovi sistemi di esercizio formeranno oggetto di un accordo speciale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art27 · fonte del testo