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[1](1) Le Amministrazioni ferroviarie sono obbligate di costruire e di conservare in buono stato le installazioni necessarie ai servizi di ciascuna delle due Amministrazioni ed anche gli edifici che nelle stazioni comuni sono necessari per gli uffici misti, per le abitazioni degli impiegati e per l'installazione dei servizi di finanza e degli agenti di polizia, come pure per tutti i servizi d'ordine pubblico, in particolare dei servizi sanitari e veterinari. Le condizioni ed i limiti di questi impegni, il modo in cui saranno da fornirsi i mobili degli uffici, in cui sara' provvisto alla manutenzione, nonche' all'illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia dei locali in questione ed eventualmente il modo in cui saranno forniti gli alloggi per gli impiegati, saranno determinati dai servizi governativi degli interessati.

[2](2) Lo Stato, sul territorio del quale si trovano gli uffici riuniti, fara' quanto sara' necessario affinche' gli impegni, derivanti dal presente articolo per le Amministrazioni ferroviarie, sieno convenientemente mantenuti dalle stesse.

[3](3) La proporzione dei compensi dovuti alle Amministrazioni ferroviarie per l'adempimento degli obblighi suddetti e degli obblighi menzionati all'articolo precedente, adempimento questo che deve essere ripartito a carico di ambedue gli Stati, sara' determinata d'accordo dai relativi Governi.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art32 · fonte del testo