Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 147 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: (1) Per l'uso del tratto di linea che si trova fra la frontiera e la stazione comune e per l'uso in comune dei locali necessari per il servizio dei treni in dette stazioni, si applicheranno le disposizioni seguenti.
tolto: (2) Il personale delle locomotive, appartenente ad uno Stato, condurra' il treno fino alla stazione comune. La stessa regola sara' applicata anche al personale che accompagna il treno.
tolto: (3) Il nome delle persone che saranno adibite a questo servizio sara' comunicato alla Amministrazione dello Stato limitrofo otto giorni prima.
tolto: (4) Quest'Amministrazione potra' fare obiezioni per ragioni valide contro l'una o l'altra delle dette persone.
tolto: (5) Queste obiezioni saranno prese in considerazione.
tolto: (6) Nella stazione ferroviaria comune saranno messi a disposizione del personale che non continua il viaggio, dei locali convenienti.
tolto: (7) I particolari concernenti le modalita' della circolazione dei treni formeranno oggetto di accordi fra le Amministrazioni ferroviarie interessate.aggiunto: Convenzione-art. 34 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art34 · fonte del testo