Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1](1) Per l'uso del tratto di linea che si trova fra la frontiera e la stazione comune e per l'uso in comune dei locali necessari per il servizio dei treni in dette stazioni, si applicheranno le disposizioni seguenti.
[2](2) Il personale delle locomotive, appartenente ad uno Stato, condurra' il treno fino alla stazione comune. La stessa regola sara' applicata anche al personale che accompagna il treno.
[3](3) Il nome delle persone che saranno adibite a questo servizio sara' comunicato alla Amministrazione dello Stato limitrofo otto giorni prima.
[4](4) Quest'Amministrazione potra' fare obiezioni per ragioni valide contro l'una o l'altra delle dette persone.
[5](5) Queste obiezioni saranno prese in considerazione.
[6](6) Nella stazione ferroviaria comune saranno messi a disposizione del personale che non continua il viaggio, dei locali convenienti.
[7](7) I particolari concernenti le modalita' della circolazione dei treni formeranno oggetto di accordi fra le Amministrazioni ferroviarie interessate.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
