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[1](1) Per l'uso del tratto di linea che si trova fra la frontiera e la stazione comune e per l'uso in comune dei locali necessari per il servizio dei treni in dette stazioni, si applicheranno le disposizioni seguenti.

[2](2) Il personale delle locomotive, appartenente ad uno Stato, condurra' il treno fino alla stazione comune. La stessa regola sara' applicata anche al personale che accompagna il treno.

[3](3) Il nome delle persone che saranno adibite a questo servizio sara' comunicato alla Amministrazione dello Stato limitrofo otto giorni prima.

[4](4) Quest'Amministrazione potra' fare obiezioni per ragioni valide contro l'una o l'altra delle dette persone.

[5](5) Queste obiezioni saranno prese in considerazione.

[6](6) Nella stazione ferroviaria comune saranno messi a disposizione del personale che non continua il viaggio, dei locali convenienti.

[7](7) I particolari concernenti le modalita' della circolazione dei treni formeranno oggetto di accordi fra le Amministrazioni ferroviarie interessate.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art34 · fonte del testo