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[1](1) A ciascuna delle due Amministrazioni spettano i proventi delle sue linee fino alla frontiera del relativo Stato.

[2](2) Per quanto concerne la trazione e la condotta dei treni fra la frontiera e la stazione comune, sara' conchiuso un accordo speciale fra le Amministrazioni ferroviarie interessate.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art35 · fonte del testo