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[1](1) A ciascuna delle due Amministrazioni spettano i proventi delle sue linee fino alla frontiera del relativo Stato.
[2](2) Per quanto concerne la trazione e la condotta dei treni fra la frontiera e la stazione comune, sara' conchiuso un accordo speciale fra le Amministrazioni ferroviarie interessate.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
