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Le precedenti disposizioni non derogano in alcun modo a quelle di ciascun Paese, concernenti le pene previste per le frodi ed i contrabbandi, le contravvenzioni doganali ed il divieto o la restrizione dell'importazione, dell'esportazione o del transito.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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