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  • 1)Nella stazione comune, sita nel territorio di uno degli Stati, i materiali necessari per il servizio ferroviario e cosi' pure i mobili, gli oggetti di cancelleria, i registri e tutto il rimanente materiale necessario all'Amministrazione degli uffici ferroviari, della dogana, della polizia, del servizio sanitario, e del servizio veterinario dell'altro Stato, indicati in una lista speciale, saranno importati in esenzione di ogni dazio di importazione, in conformita' delle disposizioni che saranno prese dai due Governi.

[2](2) Il trasporto al di la' della frontiera potra' seguire in esenzione di dazio per i pezzi di ricambio e per i materiali necessari alla riparazione del materiale rotabile arrivato dall'altra parte della frontiera. Questi pezzi di ricambio e questi materiali dovranno essere enumerati in una lista speciale che li scorta.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art40 · fonte del testo