Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 106 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (1) Il Governo del territorio sul quale sta la stazione comune non richiedera' dall'Amministrazione ferroviaria dell'altro Stato diritti di bollo od altri diritti fiscali per i registri, per i biglietti dei viaggiatori e per gli altri documenti relativi ai servizi ferroviari, per quanto concerne la amministrazione nella stazione e sulla linea fra la stazione e la frontiera.
tolto: (2) Invece gli atti civili, i contratti e gli altri documenti giudiziari, riguardanti detta Amministrazione ferroviaria, non saranno esenti da tali diritti e da tali tasse. Questi atti, contratti e documenti saranno pertanto soggetti al pagamento dei diritti di bollo e degli altri diritti prescritti dalle leggi in vigore.aggiunto: Convenzione-art. 41 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art41 · fonte del testo