Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 50 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I vagoni a carico completo dovranno avere fermate brevi nelle stazioni intermedie, e specialmente nelle stazioni di frontiera. La fermata non potra' essere di durata superiore al tempo strettamente necessario, occorrente per le operazioni ad essi relative, avuto riguardo alla natura della merce ed alle condizioni del servizio del movimento.aggiunto: Convenzione-art. 21 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art21 · fonte del testo