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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 172 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: (1) Il servizio nella stazione comune e la sorveglianza della linea, fra questa e la frontiera dei due Stati, spettano alle autorita' dello Stato sul territorio del quale si trova la stazione. (2) I funzionari di dogana e le guardie di finanza del detto Stato hanno a questo scopo facolta':

tolto: a) di entrare nei locali a disposizione delle autorita' dell'altro Stato per procedere alle ispezioni ufficiali da loro ritenute opportune;

tolto: b) di verificare lo stato delle merci in deposito;

tolto: c) di domandare l'ispezione dei registri e dei relativi documenti;

tolto: d) essi sono inoltre obbligati a prestare assistenza agli agenti ferroviari nell'esecuzione del servizio comune.

tolto: (3) Spetta all'Amministrazione doganale di ciascuna delle Alte Parti contraenti di procedere all'ispezione delle merci ed alle altre formalita' negli uffici di frontiera, in caso di fondati sospetti di tentativi di frode o di contrabbando.

tolto: (4) Quando devono seguire delle ispezioni nei locali messi a disposizione dell'altro Stato, queste devono farsi sempre in presenza di un funzionario di questo Stato, appartenente alla relativa Amministrazione e con funzioni direttive.aggiunto: Convenzione-art. 44 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art44 · fonte del testo